STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
“PLAYARTE COMUNICATION”
Art.1. – E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “Playarte comunication”
Art.2. _ La sede è situata in Livorno, (LI) via Scali Cialdini, n.45 ed ha succursale a Mantova (MN) in via Fancelli n.4
Art. 3.– L’associazione opera nel rispetto delle norme e dei principi di legge che regolano le organizzazioni non lucrative. Il patrimonio dell’associazione è finalizzato alla progettazione attuazione e diffusione di attività artistico culturale, per favorire e sostenere la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico e storico, in particolare: redigere programmi di eventi culturali e progetti di promozione artistica e scientifica, promuovere il dialogo culturale e la conoscenza della cultura delle nazioni europee ed extraeuropee, attraverso iniziative pubbliche, private e collaborazioni con enti ed associazioni similari, che abbiano finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali, organizzare eventi, che promuovano la creazione e lo sviluppo di nuove forme di espressione, direttamente o indirettamente inerenti ai settori culturali tradizionali; raccogliere e repertoriare materiali bibliografici, editoriali, storici, archeologici, scientifici, letterari, di interesse storico artistico e monumentale, opere che testimoniano la civiltà dell’uomo, la paleontologia, la filologia e la salvaguardia del patrimonio naturalistico; agire per valorizzare azioni specifiche di carattere innovativo e sperimentale, che rigurdino al musica classica e popolare, i musei e le mostre delle arti plastiche e visive, la diffusione delle opere scritte, in particolare giovani talenti, promovendo, mostre, concerti, simposi e conferenze, pubblicazioni e produzioni discografiche e cinematografiche; con l’ausilio dell’informatica, internet e siti-web, giornale on-line ed eventuale stampa cartacea; corsi di formazione didattica extrascolastica specialistica delle varie discipline artistiche, anche tramite l’ausilio e la collaborazione di enti ed associazioni similari, che possiedano tra i loro soci personaggi di specifiche professionalità e dichiarata fama. L’associazione si prefigge anche di finanziare la ricerca scientifica, per la medicina convenzionale e per le medicine non convenzionali, anche attraverso l’erogazione di borse di studio.
L’associazione opera, per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle norme nazionali che disciplinano le organizzazioni no lucrative (ONLUS).
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.4. – Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dal ricavato di attività commerciali, dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; c)a ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art.5. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio verrà predisposto dal Consiglio direttivo nel rispetto di quanto prevede la legge per le organizzazioni non lucrative.
ASSOCIATI
Art.6. – Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. La quota associativa non è trasferibile.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art.7. – Gli associati avranno diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione e ad esercitare i diritti di associati nel rispetto dello Statuto e della legge.
Art.8. – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall' Assemblea degli associati.
AMMINISTRAZIONE
Art.9. – L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri a un massimo di cinque, eletti dall’assemblea degli associati per la durata dei tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art.10. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Consigliere Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l?assemblea degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.
Il Consiglio direttivo provvede a nominare, ove lo ritenga necessario, un tesoriere, il quale ha diritto di presenziare alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, ma per esprimere pareri non vincolanti sulla gestione economica dell’associazione e per la stesura del bilancio.
Art.11. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, rispettivamente in ordine al consuntivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere-segretario.
Art.12. – Il Consiglio è investito dei più alti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci consuntivi , quale rendiconto economico , ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art.13. – Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazine nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea, e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Art.14. – L’assemblea rappresenta i soci nel rispetto dei principi di democrazia associativa e del principio del voto singolo per ogni socio.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta ad ogni associato, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati, a norma dell’articolo 20 C.C.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art.15. – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art.16. – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Non è ammesso il voto per delega.
Art.17. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, In mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea costatare il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.18. – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall’art.21 c.c.
SCIOGLIMENTO
Art.19. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato a sensi dell’ultimo comma dell’art.21 c.c. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, per procedere alle attività necessarie per la devoluzione del patrimonio. Non possono in alcun modo distribuirsi utili, né in modo diretto né in modo indiretto.
CONTROVERSIA E DISPOSIZIONI FINALI
Art.20. – Tutte le eventuali controversie sociali tea associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.21. - Per quanto non espressamente previsto in questo S
statuto, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.